Il riscaldamento centralizzato in condominio è spesso al centro di molte discussioni.
Alcuni preferiscono questo sistema di riscaldamento, altri invece vorrebbero avere un sistema di riscaldamento autonomo
Un singolo condomino può decidere di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento purchè il suo distacco non comporti:
- Notevoli squilibri di funzionamento all’impianto centralizzato.
- Un aumento di costi per gli altri condomini
- Danni all’equilibrio termico dell’edificio
Per dimostrare ciò è necessario contattare un professionista specializzato che, dopo un sopralluogo e le verifiche del caso, redigerà una perizia, una relazione tecnica in cui dichiara che il distacco non danneggia il resto del condominio.
Il condomino che ha effettuato le opere di distacco deve comunque sostenere dei costi relativi all’impianto centralizzato?
La risposta in questo caso è positiva in quanto il condomino che ha effettuato il distacco è comunque tenuto a pagare:
- Le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto
- Le spese per la sua conservazione e messa a norma
- Le spese relative ai consumi involontari
Perchè è necessario comunque sostenere queste spese?
Le spese elencate in precedenza devono essere comunque sostenute perchè la caldaia comune resta di proprietà del condomino infatti, anche se ha effettuato il distacco, può tornare ad usarle la caldaia comune in qualsiasi momento.
Cosa sono i consumi involontari?
I consumi involontari sono tutte le dispersioni di calore che si verificano tra i tubi del riscaldamento, tali dispersioni irradiano calore verso tutti gli appartamenti compresi quelli che hanno effettuato il distacco.
Il regolamento di condominio può vietare il distacco dal riscaldamento centralizzato da parte di un condomino?
La risposta è no.
Il regolamento del condominio non può vietare il distacco dal riscaldamento centralizzato.
Eventuali clausole che fanno riferimento a questo divieto devono considerarsi nulle.
Questo punto è stato chiarito dalla Corte di cassazione, (seconda se. civ.), con l’ordinanza n. 11970.



