Il caso Messina sulla raccolta differenziata in condominio fa scuola ed è in grado di spiegare effetto al di là del caso particolare trattato. Il procedimento giudiziario che ne è conseguito – avente, originariamente, in oggetto l’impugnazione dell’ordinanza del Sindaco di Messina 23 aprile 2019, numero 122, «afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomìni»– ha, infatti, interposto l’emissione di diversi provvedimenti, anche di natura cautelare, che da un lato hanno visto attivarsi le associazioni degli amministratori ai sensi della legge 3 del 2013 ad impugnare provvedimenti amministrativi (ove lesivi di interessi della categoria), dall’altro hanno chiesto di dichiarare l’insussistenza di responsabilità in capo all’amministratore a fronte di inadempienze dei condòmini relative al non corretto conferimento dei rifiuti.
Frattanto, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania con la sentenza dell’11 novembre 2021 ha concluso la valutazione anche sulla legittimità delle norme che trattavano il tema inserite nel sopravvenuto regolamento di servizio (approvato, nelle more del giudizio, con delibera consiliare del Comune di Messina numero 95 del 17 giugno 2019).
La posizione dell’amministratore
Sotto tale aspetto, va premesso che l’azione esperita dai ricorrenti si era resa necessaria a fronte della dichiarata carenza di legittimazione attiva dell’Anaci (poi superata in II grado con l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice). Il ricorso, riguardando, pertanto, i soli proprietari delle unità immobiliari ubicati all’interno dell’edificio condominiale, poteva/doveva riguardare solo incidentalmente la posizione dell’amministratore professionista. Cionondimeno, anche sul punto il Tar si è ampiamente pronunciato.
Il Collegio, infatti, ha ritenuto che debba escludersi qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condòmini; ne deriva che l’espressione adoperata in seno alla previsione regolamentare – per inciso, «nella persona dell’amministratore di condominio» – è stata intesa alla luce delle disposizioni civilistiche che disciplinano la figura dell’amministratore.In altri termini, secondo il decidente, il Regolamento in parola fa esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all’amministratore di condominio «sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto» (articolo 1131 Codice civile).
La responsabilità del conferimento rifiuti è dei condòmini
La contestazione e la segnalazione, dunque, non possono riferirsi all’amministratore del condominio – aveva già riferito il decidente nella fase cautelare – ma devono riferirsi al condominio (o meglio ai condòmini), nel senso che la Pubblica amministrazione è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio, ai sensi dell’articolo 1131 Codice civile, perché egli possa rendere edotti i condòmini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore del condominio per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti).Non spetta, pertanto, in alcun modo all’amministratore del condominio «il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari» (incombendo tale onere sui condòmini, cioè sui titolari del rapporto di servizio).
FONTE: IL SOLE 24 ORE



