Quante volte vi è capitato di tornare a casa, magari dopo aver fatto la spesa, e non trovare parcheggio nelle vicinanze della vostra abitazione?

Vi è quindi venuta l’idea di lasciare la macchina, temporaneamente, nel giardino condominiale o nel viale d’ingresso, giusto il tempo per scaricare le pesanti buste e non doverle trasportare per centinaia di metri.

Qualche condomino potrebbe storcere il naso e quindi, prima di iniziare un litigio, magari insensato, potreste prima informarvi sui vostri diritti e doveri in modo da poter intavolare una discussione costruttiva con chi incontrate tutti i giorni sul pianerottolo di casa.

La giurisprudenza ci offre un quadro molto completo ed esaustivo in merito a questo argomento grazie a tutte le situazioni problematiche che sono state portate nelle aule dei tribunali.

Vediamo quindi cosa è permesso ma anche cosa non è permesso fare in queste situazioni.

Nel caso in cui sorga una problematica non coperta dal regolamento condominiale bisogna rifarsi all’articolo 1102 del codice civile che recita:

(Uso della cosa comune). Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purché’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Si capisce come i due limiti fondamentali all’uso della cosa comune sono:

Il divieto di alterare la destinazione della cosa quindi un giardino o un’aiuola non possono diventare un’area di sosta temporanea in quanto la sua destinazione d’uso originaria verrebbe compromessa.

Il secondo limite fondamentale è quello di impedire agli altri partecipanti (condomini) di parimenti uso.

In caso di violazione dell’articolo citato, il condomino interessato, potrà essere citato in causa

La Suprema Corte nell’ordinanza n. 7619/19 della Sez. IV depositata in data 18 Marzo 2019 ha esaminato il caso di un motociclo parcheggiato nel cortile condominiale che ostruiva l’ingresso nell’abitazione di un condomino accertando la violazione dell’art. 1102 sopra citato valutando che la sosta del mezzo impediva agli altri condomini l’uso della parte condominiale comune.

Secondo la stessa Suprema Corte, anche se la sosta avveniva in modo sporadico, l’articolo citato: “non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicchè può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”.

Il consiglio è quindi quello di rispettare sempre e comunque la destinazione d’uso originale di una determinata area comune condominiale e di non abusare mai di questi spazi comuni al fine di poter garantire una pacifica convivenza tra tutti i condomini.

Ricordate inoltre che mantenere buoni rapporti ed un’efficace comunicazione con i propri vicini può evitare l’insorgere di controversie che potrebbero sfociare in confronti nelle aule di un tribunale.

Abbiate quindi sempre rispetto delle aree comuni condominiali.

Studio Nato Erminio